A chi è rivolto:
- Allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, oppure con visto di ingresso al seguito del proprio familiare, oppure con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore;
- Al minore iscritto nel permesso o nel permesso UE per soggiornanti di lungo periodo del genitore o dell’affidatario
- Agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini Italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea, oppure con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti
- Al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento familiare con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell’unione Europea residente in Italia, oppure con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In questo caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro Un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare. Qualora questo cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare;
- Al genitore straniero, anche naturale,di minore italiano residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della responsabilità genitoriale secondo la legge italiana.
- Allo straniero, non espellibile, parente entro il 2 grado di cittadino italiano
- Ai familiari del titolare di permesso UE rilasciato da altro Stato Membro che abbia ottenuto un permesso di soggiorno in Italia
- Allo straniero,anche illegalmente soggiornante, che possiede tutti i requisiti richiesti per fare ingresso per ricongiungimento familiare con rifugiato
- Allo straniero familiare del titolare di status di protezione sussidiaria.
Quando:
La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto.
Durata:
Ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento ed è rinnovabile insieme con quest'ultimo.
Come:
(Primo rilascio)
- Dopo l’ingresso in Italia lo straniero dovrà recarsi presso lo Sportello Unico per l’immigrazione della prefettura, per richiedere il nulla osta. Qui verrà consegnato un modulo pre-compilato per la richiesta del permesso di soggiorno da inoltrare con apposita busta gialla presso gli uffici di Poste Italiane.
allegando tale documentazione:
- Marca da bollo da euro 16,00;
- Ricevuta del versamento di euro 30,46 per il rilascio dei titoli di soggiorno in formato elettronico;
- Pagamento di euro 30,00 allo sportello postale per le spese di spedizione;
- Più il contributo dovuto per il rilascio del permesso di soggiorno.
- Successivamente recarsi in Questura con i seguenti documenti:
Documenti necessari:
- Compilare e firmare personalmente il Modulo 1 del kit disponibile presso gli uffici postali che hanno il servizio di Sportello Amico.
- Una marca da bollo di 16 euro.
- Fotocopia Passaporto dei familiari entrati col visto (solo le pagine con timbri e visti).
- Fotocopia del Nulla osta al ricongiungimento familiare.
- Fotocopia del Permesso di soggiorno del richiedente ricongiungimento.
- Fotocopia dei documenti di legami di parentela (originali e tradotti con la legalizzazione).
Se a richiedere il rilascio del permesso è il genitore che ha oltre 65 anni occorre anche una fotocopia dell’assicurazione sanitaria o altro titolo a garantire la copertura di tutti i rischi in Italia.
La ricevuta rilasciata è prova della regolarità del soggiorno