A CHI E’ RIVOLTO?
Ai rifugiati che temono di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità… che si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo una cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di siffatti avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra”.
Da chi viene riconosciuto?
Lo status di rifugiato viene riconosciuto dalla Commissione territoriale competente in seguito alla presentazione di domanda di protezione internazionale.
Lo straniero, che dimostri un fondato timore di subire nel proprio paese una persecuzione personale ai sensi della Convenzione di Ginevra, può ottenere questo tipo di protezione.
Permesso di soggiorno per asilo politico
Al titolare dello “status di rifugiato” la Questura rilascia un permesso con motivo ’asilo politico’.
Il primo rilascio deve essere chiesto presso la Questura, il rinnovo avviene tramite procedura postale.
Il permesso per asilo politico:
– ha una durata di 5 anni;
– è rinnovabile;
– consente l’accesso allo studio;
– consente lo svolgimento di un’attività lavorativa (subordinata o autonoma);
– consente l’accesso al pubblico impiego;
– consente l’iscrizione al servizio sanitario;
– dà diritto alle prestazioni assistenziali dell’Inps (‘assegno sociale’ e ‘pensione agli invalidi civili’) e all’assegno di maternità concesso dai Comuni.
N.B. I titolari di permesso per asilo politico possono presentare richiesta del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo.
Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato allo straniero titolare di protezione internazionale reca, nella rubrica «annotazioni», la dicitura «protezione internazionale riconosciuta dall’Italia il» e riporta, di seguito, la data in cui la protezione è stata riconosciuta.
Il calcolo del periodo di soggiorno (5 anni) per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è effettuato a partire dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale in base alla quale la protezione internazionale è stata riconosciuta.
Titolo di viaggio
Lo stato italiano ha l’obbligo di fornire al rifugiato un documento equipollente al passaporto.
Certificato di rifugiato
La Commissione territoriale rilascia al rifugiato un certificato che attesta il suo status di rifugiato.
Ricongiungimento familiare
Il titolare di permesso per asilo, può fare richiesta di ricongiungimento familiare per consentire l’ingresso in Italia dei propri familiari.
Il titolare di status di rifugiato non deve dimostrare di possedere i requisiti di alloggio e di reddito richiesti ai titolari di altri tipi di permesso di soggiorno.
Se i familiari si trovano già in Italia, anche se non in possesso di un regolare permesso di soggiorno, possono fare richiesta, tramite procedura postale, del permesso per motivi di familiari.
Per familiari si intendono:
– il coniuge;
– i figli minori (naturali o adottati o affidati o sottoposti a tutela), a condizione che siano non sposati e a carico del titolare del permesso per asilo politico;
– i figli maggiorenni a carico se invalidi totali;
– i genitori con molte restrizioni.
Attenzione! Il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari sono esclusi dal versamento del contributo di cui all’art 5, comma 2 ter, del TU.
Rinnovo permesso di soggiorno per asilo
Come:
Recarsi presso gli uffici postali e spedire la documentazione
Documenti:
- Kit postale
- Marca da bollo di 14, 62 euro
- Copia del documento di viaggio
Il rinnovo è automatico, la ricevuta del pagamento della richiesta di rinnovo garantisce i diritti del permesso di soggiorno.